IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI PREPARA ALL'AMPLIAMENTO
Nella riunione del 19 dicembre 2002 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) è giunto a una decisione unanime sui contenuti della proposta relativa all'adeguamento delle proprie modalità di voto. Tale modifica si renderà necessaria con l'ulteriore partecipazione all'area dell'euro di nuovi paesi, nell'ambito dell'ampliamento dell'Unione europea (UE). La proposta del Consiglio direttivo è stata elaborata in conformità della "clausola di abilitazione" relativa alla BCE prevista dal Trattato di Nizza.
In virtù dell'attuale assetto istituzionale, il Consiglio direttivo si compone dei sei membri del Comitato esecutivo della BCE e da un massimo di quindici governatori delle banche centrali nazionali (BCN). Per salvaguardare l'efficienza e la tempestività del proprio processo decisionale a fronte del significativo aumento dei propri membri, il Consiglio direttivo ha stabilito che il numero dei governatori con diritto di voto non deve risultare superiore a quindici.
Superata questa soglia, i governatori delle BCN eserciteranno il diritto di voto secondo un sistema di rotazione, mentre i membri del Comitato esecutivo manterranno tale diritto in via permanente. Il sistema è concepito in modo da assicurare che i governatori aventi diritto di voto appartengano a paesi dell'area dell'euro i quali, congiuntamente, siano rappresentativi dell'economia di quest'ultima nel suo insieme. Di conseguenza, essi eserciteranno tale diritto con frequenza diversa, in base a un indicatore della dimensione relativa dell'economia dei rispettivi paesi sul complesso dell'area. In relazione a questo indicatore, i governatori delle BCN verranno assegnati a gruppi diversi, il che determinerà la frequenza con cui potranno esercitare il diritto di voto. In una prima fase sono previsti due gruppi, che diverranno tre nel momento in cui i paesi partecipanti all'area dell'euro saranno ventidue.
In linea con la prassi attuale, i governatori di tutte le BCN parteciperanno alle discussioni e assisteranno alle riunioni del Consiglio direttivo a titolo personale e con piena indipendenza; a tutti i membri aventi diritto al voto si applicherà il principio "un membro, un voto".
La decisione definitiva del Consiglio direttivo sarà formalizzata con raccomandazione della BCE, che verrà adottata all'entrata in vigore del Trattato di Nizza e, quindi, presentata al Consiglio dell'Unione europea. Sulla scorta di tale raccomandazione e tenuto conto dei pareri della Commissione europea e del Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE, nella composizione dei capi di Stato o di governo, deciderà all'unanimità sull'adeguamento delle modalità di voto in seno al Consiglio direttivo. La modifica adottata sarà quindi raccomandata agli Stati membri per ratifica in conformità delle rispettive norme costituzionali. Essa non concerne, invece, la procedura di voto ponderato applicabile alle questioni in cui tutti i governatori delle BCN votano in qualità di detentori di quote della BCE.
NOTA PER LE REDAZIONI
La proposta del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) prevede che non risulti mai superiore a quindici il numero di governatori delle banche centrali nazionali (BCN) con diritto di voto. Allorché il numero dei paesi partecipanti all'area dell'euro sarà superiore a quindici, inizierà a operare un sistema di rotazione per l'esercizio del diritto di voto fondato sulla costituzione di diversi gruppi di governatori. I membri del Comitato esecutivo della BCE manterranno tale diritto in via permanente.
Il sistema di rotazione tiene conto di una serie di principi fondamentali discussi dal Consiglio direttivo.
1. "Un membro, un voto" e partecipazione a titolo personale
In linea con la prassi attuale, tutti i membri del Consiglio direttivo assisteranno alle riunioni a titolo personale e con piena indipendenza; il principio "un membro, un voto" continuerà ad applicarsi ai governatori aventi diritto di voto.
2. "Rappresentatività"
In ogni momento il diritto al voto spetterà ai governatori delle BCN di paesi dell'area dell'euro che, congiuntamente, sono rappresentativi dell'economia di quest'ultima nel suo insieme. Di conseguenza, i governatori non potranno esercitare tale diritto con la stessa frequenza.
In virtù del sistema proposto essi saranno assegnati a gruppi diversi seguendo una graduatoria dei rispettivi paesi stilata secondo la quota di ciascuno sul totale dell'area dell'euro. Tale quota sarà determinata sulla base di un indicatore composito di "rappresentatività", la cui componente principale sarà costituita dal prodotto interno lordo (PIL) del paese. L'altra componente dell'indicatore consisterà nel totale delle attività del bilancio aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie (TABA-IFM) nel territorio dello stesso; la scelta di quest'ultima componente è dovuta alla rilevanza specifica del settore finanziario per le decisioni della banca centrale. I pesi relativi assegnati alle due componenti sono 5/6 per il PIL e 1/6 per il TABA-IFM.
3. Adattabilità e automaticità
Il sistema di rotazione sarà tale da consentire, nel tempo, un continuo adeguamento delle dimensioni dei gruppi e della frequenza di voto dei governatori, indipendentemente dal succedersi delle future tappe di ampliamento dell'area dell'euro fino a comprendere ventisette paesi, ossia gli attuali Stati membri della UE e i dodici paesi candidati all'adesione che figurano nel Protocollo sull'allargamento allegato al Trattato di Nizza.
Tenendo conto di tali principi, un sistema di rotazione basato su due gruppi inizierà a operare allorché il numero dei paesi partecipanti all'area dell'euro sarà superiore a quindici. Finché quest'ultimo sarà inferiore a ventidue troveranno applicazione le seguenti regole:
- il primo gruppo sarà composto dai governatori delle BCN dei cinque paesi che occupano le posizioni più alte nella graduatoria summenzionata; a questi spetteranno complessivamente quattro voti;
- il secondo gruppo sarà formato dai governatori delle altre BCN, che si ripartiranno undici voti.
A seconda del numero di paesi che entreranno a far parte dell'area dell'euro, questa suddivisione dei voti fra i due gruppi potrebbe richiedere un adeguamento iniziale per assicurare che la frequenza di voto del primo gruppo non sia inferiore a quella del secondo.
Quando il numero dei paesi dell'area sarà superiore a ventuno, verrà applicato un sistema di rotazione fondato su tre gruppi in osservanza delle regole di seguito esposte:
- come nel caso precedente, il primo gruppo sarà composto dai governatori delle BCN dei cinque paesi che occupano le posizioni più alte nella graduatoria stilata sulla base dell'indicatore composito; a questi spetteranno nell'insieme quattro voti;
- il secondo gruppo sarà costituito dalla metà dei governatori di tutte le BCN partecipanti, eventualmente con arrotondamento all'unità superiore, che figurano nelle successive posizioni della graduatoria. Essi avranno complessivamente otto voti.
- il terzo gruppo sarà formato dai governatori delle rimanenti BCN, che si ripartiranno tre voti.
Secondo la proposta, le decisioni relative all'adeguamento iniziale della suddivisione di voti nel quadro del sistema a due gruppi saranno adottate dal Consiglio direttivo a maggioranza di due terzi di tutti i membri. La stessa procedura si applica alla definizione di disposizioni attuative dettagliate sulla rotazione del diritto di voto nell'ambito di ciascun gruppo (concernenti, ad esempio, l'intervallo di tempo previsto per la rotazione).
Le informazioni statistiche necessarie per la determinazione delle quote sul PIL a prezzi di mercato saranno fornite dalla Commissione europea. Si applicheranno le regole per il calcolo dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE adottate dal Consiglio dell'Unione europea in base all'articolo 29.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). I dati per la determinazione delle quote sul TABA-IFM saranno elaborati conformemente al Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea. Essi saranno aggiornati ogni cinque anni.
Con l'entrata in vigore del Trattato di Nizza, prevista per il 1° febbraio 2003, la BCE adotterà e presenterà una raccomandazione volta a formalizzare l'adeguamento delle proprie modalità di voto. Sulla scorta di tale raccomandazione e tenuto conto dei pareri della Commissione europea e del Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE, nella composizione dei capi di Stato o di governo, deciderà all'unanimità sulla proposta di adeguamento delle modalità di voto in seno al Consiglio direttivo. La modifica adottata sarà quindi raccomandata agli Stati membri per ratifica in conformità delle rispettive norme costituzionali.
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