Decisione della BCE sulle regole applicabili alle indagini dell’OLAF
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato oggi la Decisione (BCE/2004/11) riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea.
La decisione della BCE, che trova fondamento sul Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), è stata adottata in risposta alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 luglio 2003. Essa stabilisce le regole secondo le quali l’OLAF svolge indagini interne in seno alla BCE in relazione alla lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee.
La decisione della BCE prevede anche una piena cooperazione con l’OLAF. Essa stabilisce inoltre che i poteri di indagine dell’OLAF nei confronti della BCE si estendono a tutte le sue funzioni. Nei casi eccezionali in cui la circolazione di determinate informazioni al di fuori della BCE possa pregiudicare gravemente il funzionamento della BCE, l’accesso a tali informazioni sarà concesso all’OLAF per il tramite del Comitato esecutivo della BCE.
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