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Documento 52015AB0004

Parere della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2015, sul riesame della finalità e l’organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CON/2015/4)

GU C 192 del 10.6.2015, pagg. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 febbraio 2015

sul riesame della finalità e l’organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico

(CON/2015/4)

(2015/C 192/01)

Introduzione e base giuridica

In data 8 agosto 2014 la Commissione europea ha adottato una relazione sulla finalità e l’organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) (1) (di seguito, la «relazione della Commissione»).

La Banca centrale europea (BCE) è competente a formulare un parere sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in virtù dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (3). In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La relazione della Commissione analizza la finalità e l’organizzazione del CERS come richiesto dall’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1092/2010 e dall’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 1096/2010. In linea generale, la BCE condivide le conclusioni raggiunte nella relazione della Commissione.

Allo stato attuale, la BCE ritiene che non siano necessarie modifiche di vasta portata al quadro giuridico del CERS. Il periodo analizzato è stato relativamente breve e la BCE ritiene che il CERS abbia, a conti fatti, funzionato bene. Tuttavia, alcuni aggiustamenti tecnici al quadro operativo del CERS ne migliorerebbero l’efficienza e ne valorizzerebbero il contributo nel prevenire e attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria derivanti dall’evoluzione del sistema finanziario. Tali aspetti dovrebbero essere considerati dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel valutare la necessità di proposte legislative concrete (4). A tal proposito, quando tali proposte legislative concrete saranno presentate dalla Commissione, la BCE fornirà il proprio parere, conformemente alle proprie competenze sulla base dei trattati.

Osservazioni specifiche

1.   Assistenza fornita dalla BCE al CERS

1.1.   Legame tra la vigilanza macroprudenziale del CERS nell’Unione europea e il mandato della BCE in materia di politica monetaria, stabilità finanziaria e vigilanza bancaria.

Il CERS è stato istituito nel 2010 per esercitare la vigilanza macroprudenziale nell’Unione. In base all’articolo 127, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’obiettivo principale della BCE è il mantenimento della stabilità dei prezzi, in conformità del quale essa definisce ed attua la politica monetaria per l’area dell’euro. Inoltre, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) contribuisce ad una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario. Tali politiche sono definite e condotte sulla base delle pertinenti serie di variabili macroeconomiche e macrofinanziarie, e delle relative analisi.

Sin dalla sua istituzione, il CERS ha potuto attingere alla competenza macroeconomica, finanziaria e monetaria di tutte le banche centrali del SEBC, in particolare nei settori del monitoraggio della stabilità finanziaria, dell’analisi macroeconomica, dell’analisi delle condizioni e delle infrastrutture di mercato, nonché nella raccolta di informazioni statistiche. Inoltre, il CERS ha beneficiato di sinergie nelle competenze, nelle risorse e nelle infrastrutture nel contesto delle attività del SEBC esistenti.

Le attività che la BCE svolge per assistere il CERS non influiscono sull’indipendenza istituzionale, funzionale e finanziaria della BCE, né sull’esecuzione da parte del SEBC dei propri compiti sulla base del trattato e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. La BCE rimane nella posizione adatta per continuare ad assicurare supporto amministrativo, finanziario, statistico e di analisi al CERS, in linea con le modalità esistenti, in particolare sulla base del regolamento (UE) n. 1096/2010. Per quanto concerne la proposta avanzata da varie parti interessate nel corso della procedura di consultazione della Commissione, di aumentare l’autonomia del CERS (5), la BCE ritiene che dovrebbe cercarsi un equilibrio adeguato, dato che un grado di autonomia non giustificato sarebbe incompatibile con il permanere della dipendenza del CERS dalla reputazione e competenza della BCE (6).

1.2.   La presidenza del Consiglio generale del CERS

La BCE appoggia la proposta della Commissione di mantenere in capo al presidente della BCE la presidenza del Consiglio generale del CERS. Le banche centrali giocano un ruolo importante nella politica macroprudenziale, date le loro responsabilità in materia di stabilità del sistema finanziario, la competenza nell’analisi e le informazioni di cui dispongono circa l’economia reale, i mercati finanziari e le infrastrutture di mercato. In particolare, la BCE fornisce al CERS supporto statistico, amministrativo, logistico e di analisi, e assicura una stretta cooperazione a livello tecnico attraverso la rappresentanza incrociata nel Comitato tecnico consultivo (CTC) del CERS e nel Comitato per la stabilità finanziaria della BCE.

La partecipazione dei governatori di tutte le banche centrali del SEBC al Consiglio generale del CERS, come l’attribuzione della presidenza al presidente della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1092/2010, sottolineano l’importanza del ruolo delle banche centrali nel funzionamento del CERS. Non dovrebbe pertanto essere modificato il ruolo del presidente della BCE come presidente del Consiglio generale del CERS.

È anzi da sottolineare che il presidente della BCE dovrebbe essere nuovamente nominato alla presidenza del Consiglio generale del CERS entro la fine del 2015, poiché il Regolamento (UE) n. 1092/2010 fissa un termine espresso alla durata del mandato (7). Di conseguenza, una proposta legislativa che specifichi le modalità per la designazione del presidente dovrebbe essere elaborata ed adottata nel corso della prima metà del 2015.

2.   Organizzazione del CERS

2.1.   Revisione della composizione del Consiglio generale del CERS

Per quanto riguarda il suggerimento della Commissione di snellire e ridurre le dimensioni del Consiglio generale del CERS (8), la BCE ritiene che le possibilità di limitare il numero dei membri siano estremamente limitate. Infatti la BCE è dell’avviso che tutti i decisori in ambito macroprudenziale debbano partecipare al Consiglio generale. In virtù del ruolo centrale che rivestono nella politica macroprudenziale, il Consiglio generale dovrebbe comprendere i rappresentanti di tutte le banche centrali nazionali del SEBC e delle autorità macroprudenziali nazionali, ove distinte dalle banche centrali, sebbene non necessariamente con diritto di voto. In aggiunta, sarebbe utile che il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) fosse rappresentato nel Consiglio generale, senza diritto di voto, ossia nella stessa maniera in cui sono rappresentate allo stato attuale le autorità di vigilanza nazionali.

2.2.   Revisione della composizione e dei compiti del Comitato direttivo

La BCE concorda con la proposta della Commissione di rafforzare il ruolo del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo potrebbe essere utilizzato, ad esempio, come piattaforma per lo scambio di informazioni circa misure macroprudenziali che sono state pianificate prima che siano ufficialmente notificate al CERS, assicurando in questo modo il coinvolgimento di tutte le autorità macroprudenziali interessate. Tali autorità macroprudenziali potrebbero essere invitate come partecipanti ad-hoc nelle pertinenti riunioni del Comitato direttivo. Ciò offrirebbe alla BCE l’opportunità di discutere possibili effetti di propagazione e di contagio, in particolare con gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, prima che le misure macroprudenziali siano adottate. Inoltre, il Comitato direttivo potrebbe adottare un approccio maggiormente proattivo e prospettico nello stabilire le priorità nell’agenda del Consiglio generale e nell’identificare le questioni strategiche fondamentali sotto forma di un programma di lavoro. Il Comitato direttivo dovrebbe assicurare trasparenza nei confronti del Consiglio generale nello svolgimento di tali compiti. Il rafforzamento del ruolo del Comitato direttivo non dovrebbe in alcun modo compromettere il ruolo del Consiglio generale come unico organo decisionale del CERS. Come ultimo aspetto, la BCE ritiene utile che l’MVU sia rappresentato in seno al Comitato direttivo.

2.3.   Altre sotto-strutture (CTC e CSC)

Il CERS ha istituito varie sotto-strutture per supportare il proprio lavoro di analisi. Il CTC contribuisce al lavoro del CERS in diverse aree (9). Il Comitato Scientifico Consultivo (CSC) apporta una prospettiva maggiormente innovativa, esterna e scientifica, al lavoro del CERS. La BCE ritiene che non siano necessari cambiamenti di ampia portata nella composizione e struttura di tali Comitati. La Commissione ha suggerito diversi aspetti suscettibili di miglioramento, per quanto riguarda la notevole dimensione del CTC, la visibilità dei lavori del CSC e un più stretto legame del CSC con la più generale agenda del CERS (10). Il parere della BCE è che qualunque modifica della dimensione del CTC debba riflettere i cambiamenti nella composizione del Consiglio generale. Per quanto riguarda il CSC, potrebbe aumentare la propria visibilità lavorando anche su questioni prioritarie, come identificate dal Consiglio generale e dal Comitato direttivo, purché mantenga la possibilità di analizzare temi di propria iniziativa.

2.4.   Il ruolo di un Direttore esecutivo

La relazione della Commissione suggerisce un’ulteriore analisi circa la possibilità di istituire una figura di Direttore esecutivo a tempo pieno, investito della responsabilità delle attività correnti del CERS (11). Quantunque un simile mutamento organizzativo possa essere utile (12), il fatto che il CERS continui a fare affidamento sulla BCE per il supporto di analisi, statistico, amministrativo e logistico implica il mantenimento di una presenza di alto profilo da parte di quest’ultima negli organi decisionali del CERS. A tale scopo, la nomina di un Direttore esecutivo del CERS dovrebbe essere bilanciata assegnando su base permanente la presidenza d’ufficio del Consiglio generale al presidente della BCE (13). La BCE suggerisce inoltre di chiarire ulteriormente l’ambito delle competenze della figura del Direttore esecutivo, ad esempio rispetto ai compiti ed alle responsabilità del presidente e del Capo del segretariato, nonché in materia di responsabilità e obblighi di riferire, come anche di rappresentanza esterna del CERS.

3.   Lo strumentario del CERS

3.1.   Strumenti di comunicazione (incluse lettere e dichiarazioni pubbliche)

La BCE ritiene che siano giustificati chiarimenti ulteriori circa la proposta di ampliare lo strumentario del CERS (14). La Commissione suggerisce di ampliare l’attuale strumentario, che comprende quali mezzi principali di comunicazione le segnalazioni e le raccomandazioni, per includervi l’esercizio più assiduo di «poteri di persuasione». A titolo di esempio, la relazione della Commissione cita la pubblicazione di lettere o dichiarazioni quali strumenti per migliorare la flessibilità della funzione di allarme rapido prima dell’emissione di segnalazioni o raccomandazioni formali. La BCE è favorevole ad un simile approccio, che dovrebbe consentire al CERS di mettere in luce taluni rischi in una fase precoce senza la necessità di dover emettere una segnalazione formale.

3.2.   La partecipazione del CERS nel processo legislativo dell’Unione

La BCE nota che diverse delle risposte alla consultazione della Commissione, nonché altre relazioni sulla stessa materia (15), hanno suggerito che il CERS sia in qualche forma coinvolto nel processo legislativo dell’Unione. È importante sottolineare che le procedure legislative dell’Unione sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dei trattati. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1092/2010 già prevede una base giuridica per la formulazione da parte del CERS di raccomandazioni alla Commissione in relazione alla legislazione rilevante dell’Unione (16).

La competenza del CERS in materia di stabilità finanziaria sarebbe naturalmente preziosa nella discussione delle iniziative strategiche dell’Unione. La BCE ritiene che, in linea con le considerazioni sopra espresse circa una strategia comunicativa proattiva, il CERS può fornire il proprio contributo al processo legislativo ponendo in evidenza per la Commissione, ad esempio, settori in cui una futura azione legislativa può essere necessaria. Altro possibile canale di coinvolgimento potrebbe essere la partecipazione del CERS alle consultazioni pubbliche organizzate dalla Commissione. La BCE ritiene tuttavia che non ci sia bisogno di istituire un ruolo formale per il CERS, nel processo legislativo dell’Unione, che vada oltre quanto già previsto dal Regolamento (UE) n. 1092/2010.

4.   Accesso del CERS ai dati

4.1.   Supporto statistico da parte della BCE al CERS

Alla luce della propria esperienza nel periodo oggetto di osservazione, la BCE valuta come appropriato l’attuale quadro per la fornitura di dati al CERS e conferma che il segretariato del CERS e le Autorità europee di vigilanza (AEV) cooperano in maniera stretta. Possono nondimeno apportarsi dei miglioramenti alle procedure relative allo scambio di dati.

Come parte del proprio supporto statistico al CERS, la BCE ha sinora garantito che gli obblighi iniziali di segnalazione periodica di dati aggregati contenuti nella Decisione CERS/2011/6 (17) siano rispettati in maniera tempestiva e con un alto livello di qualità dei dati. La Decisione CERS/2011/6 è stata adottata a seguito del fondamentale contributo di un gruppo di lavoro congiunto che comprendeva rappresentanti del segretariato del CERS, della BCE e delle AEV, al fine di affrontare i bisogni di dati statistici del CERS (18). Tali dati sono utilizzati nei periodici briefing del Consiglio generale del CERS e del CTC ed in particolare nel quadro operativo dei rischi (risk dashboard) pubblicato trimestralmente a partire dal settembre 2012.

4.2.   Procedure generali per l’accesso ai dati

La BCE sarebbe altresì favorevole alla semplificazione delle procedure di accesso ai dati nei casi in cui i dati siano già disponibili presso le autorità europee o nazionali e solamente il contenuto, il formato e i diritti di accesso debbano essere specificati. La procedura dovrebbe comunque consentire alle istituzioni o organismi interessati (ad esempio le AEV, le autorità nazionali o il SEBC) di verificare che sia rispettata ogni restrizione residua, quale quella alla divulgazione dei dati. Per converso, l’attuale procedura di voto del Consiglio generale del CERS resterebbe adeguata per i casi in cui i dati non siano disponibili, dando luogo pertanto all’avvio di vere e proprie indagini ad hoc, che richiedono la raccolta di dati dal settore finanziario.

4.3.   Accesso del CERS a informazioni non aggregate

Sin dalla sua istituzione, le esigenze statistiche del CERS sono state soddisfatte, in larga parte, mediante richieste ad hoc, sia aggregate che rivolte alla singola impresa. Le procedure per raccogliere, elaborare e diffondere tali dati sono tuttavia lunghe e farraginose, elemento che incide altresì sulla scansione temporale del successivo lavoro di analisi. Considerata la significativa complementarità, ai fini delle analisi e dell’assunzione di decisioni in materia macroprudenziale, tra i dati aggregati e quelli a livello di singola impresa, è necessario rivedere l’attuale quadro restrittivo che regola l’ottenimento delle informazioni rilevanti. Più specificamente, l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010 limita la capacità del CERS (attraverso il proprio segretariato e le funzioni statistiche ed analitiche di supporto della BCE) di ottenere in maniera tempestiva e adeguata dati a livello di singola impresa allo scopo di condurre analisi macroprudenziali. Per gestire tali limitazioni è stato necessario adottare procedure farraginose. Tali procedure possono risultare in parte eccessive, visto che alcuni dati a livello di singola impresa, quali i bilanci individuali delle banche quotate, che attualmente finiscono nella «dark room» gestita dal segretariato del CERS, possono in realtà anche essere pubblicati dalle imprese.

Pertanto, la BCE sostiene fortemente una revisione dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, al fine di rendere le procedure per la fornitura di dati a livello di singola impresa maggiormente conformi alle esigenze del CERS e meno restrittive, mediante l’identificazione dei dati che sono sensibili (ad esempio quelli sulla interconnessione) ed assicurando l’appropriata tutela della riservatezza.

La BCE propone di operare una distinzione, simile a quella effettuata dal Financial Stability Board (19), tra dati «ente-verso-aggregato» («institution-to-aggregate»), ossia la segnalazione da parte di un singolo ente delle proprie esposizioni complessive, quali lo stato patrimoniale ed il conto economico, o delle esposizioni nei confronti di diverse categorie di controparti (ad. es. banche, o amministrazioni governative) raggruppate per fattori di rischio, e dati «ente-verso-ente» («institution-to-institution»), ossia la segnalazione bilaterale da parte degli enti delle proprie esposizioni. Anche se entrambe le categorie possono riguardare dati sensibili e riservati, e devono pertanto essere soggette a tutela della riservatezza e ad attente valutazioni caso per caso, la categoria di dati «institution-to-institution» risulterà in molti casi di natura maggiormente sensibile e per tale motivo dovrebbe essere soggetta alle restrizioni previste nell’attuale procedura. Al contrario, la categoria di dati «institution-to-aggregate» può essere sottoposta ad una procedura maggiormente semplificata, fatto salvo il diritto di richiedere un trattamento più rigoroso in specifici casi, ove giustificato dalla sensibilità dei dati interessati. In un settore in cui i dati aggregati non sono adatti a scopi di analisi a causa di fattori coda e rischi associati, le misure relative alla distribuzione sono essenziali e richiedono maggiore granularità. Dovrebbe altresì tenersi presente che la maggior parte dei dati sono segnalati diverse settimane, o anche mesi, dopo il periodo di riferimento, e perdono pertanto ulteriormente la propria sensibilità.

Il Consiglio generale del CERS potrebbe istituire procedure relative alla condivisione di tali dati «institution-to-aggregate» e a livello di singola impresa, nell’ambito del complessivo quadro legale che regola tale condivisione di informazioni. La BCE ha in essere procedure appropriate per proteggere i dati veramente riservati, e può fare affidamento sulla propria vasta esperienza in tale ambito (20).

4.4.   Obblighi di segnalazione di vigilanza

Da ultimo, la BCE intende incoraggiare le AEV a dare adeguata importanza alle esigenze del CERS, nel momento in cui considerino l’introduzione o la modifica di obblighi di segnalazione di vigilanza, sì da meglio rispecchiare le esigenze dell’analisi macroprudenziale. Dal canto proprio, la BCE tiene già in considerazione le necessità di dati del CERS nel lavoro di sviluppo in corso finalizzato a statistiche nuove o migliorate, attraverso le proprie «analisi costi e benefici», equivalenti alle «valutazioni di impatto» della Commissione.

5.   Interazione tra il CERS e l’MVU

5.1.   Rappresentanza dell’MVU nelle strutture del CERS

All’epoca in cui i meccanismi di governo del CERS sono stati creati, l’Unione bancaria non era ancora stata istituita. Per rispecchiare i cambiamenti verificatisi nel contesto del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, inclusa l’istituzione dell’MVU, il Regolamento (UE) n. 1092/2010 dovrebbe prevedere espressamente la rappresentanza dell’MVU nel Consiglio generale del CERS (21). Come già rilevato, dovrebbe essere prevista anche una rappresentanza dell’MVU nel Comitato direttivo (22). Sarebbe altresì ritenuta utile la rappresentanza dell’MVU nel CTC.

5.2.   Il ruolo del CERS nell’applicazione degli strumenti macroprudenziali nell’ambito dell’MVU

Occorre rilevare che il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (23) affida espressamente alla BCE responsabilità di policy e poteri in campo macroprudenziale (24), che saranno esercitati su una maggioranza dei membri del CERS. A tal fine, le autorità nazionali devono notificare alla BCE le misure macroprudenziali che intendono applicare. Dal canto suo la BCE può, ove ritenuto necessario, applicare requisiti più elevati.

Nel marzo 2014 il CERS ha pubblicato un «flagship report» sulla politica macroprudenziale nel settore bancario (25). Tale relazione afferma che il CERS opererà quale collettore centrale per la raccolta e la diffusione di informazioni relative alle misure di politica macroprudenziale nell’Unione. Il CERS ha già raccomandato che le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni anche su base transfrontaliera, in particolare informando il CERS delle iniziative assunte per fare fronte ai rischi sistemici a livello nazionale (26). Il CERS ha altresì raccomandato che le autorità macroprudenziali, fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione dell’Unione, dovrebbero informare il CERS prima di applicare strumenti macroprudenziali a livello nazionale, qualora debbano attendersi significativi effetti transfrontalieri su altri Stati membri o sul mercato unico (27).

È essenziale che la vigilanza macroprudenziale del CERS sia condotta tenendo in considerazione il ruolo e le funzioni della BCE nel settore macroprudenziale (28). Una duplicazione del lavoro potrebbe essere evitata distinguendo chiaramente i compiti e le responsabilità della BCE da quelli del CERS. In tale contesto, è previsto che il Consiglio generale del CERS e i pertinenti organi decisionali della BCE stabiliscano regole chiare circa lo scambio di informazioni ed il seguito alle raccomandazioni del CERS.

5.3.   Destinatari delle raccomandazioni del CERS

Il Regolamento (UE) n. 1092/2010 attualmente prevede un numero potenzialmente illimitato di destinatari delle raccomandazioni del CERS (29). Il CERS ha già formulato raccomandazioni a Stati membri, autorità nazionali competenti, autorità nazionali designate, l’Autorità bancaria europea e la Commissione.

Allo stesso tempo, il Regolamento (UE) n. 1092/2010 è piuttosto restrittivo per quanto concerne i destinatari che siano tenuti a fornire la prova del seguito da essi dato alle raccomandazioni del CERS, sulla base del meccanismo «act or explain» (30). Invero, solo alcune delle categorie di destinatari sopra menzionate devono riferire sulle misure assunte per conformarsi a tali raccomandazioni. Tali asimmetrie dovrebbero essere evitate, per quanto possibile.

Alla luce di quanto precede, dovrebbe considerarsi se il quadro giuridico debba prevedere che il CERS possa, nell’ambito del proprio mandato, formulare raccomandazioni alle autorità macroprudenziali nazionali, nonché alla BCE nelle sue funzioni di vigilanza micro- e macroprudenziale (31). In ogni caso, l’inclusione della BCE nel novero dei potenziali destinatari non deve in alcun modo pregiudicare l’obiettivo principale del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi in conformità all’articolo 127, paragrafo 1, del trattato (32). A tal proposito, dovrebbero essere assicurate una chiara comunicazione ex ante e lo scambio di informazioni tra il Consiglio generale del CERS e i pertinenti organi decisionali della BCE, come sopra suggerito (33).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 508 final.

(2)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

(4)  Articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1092/2010.

(5)  Cfr. la relazione della Commissione, Sezione 3.2.1.

(6)  Cfr. la relazione della Commissione, Sezione 3.2.1.

(7)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1092/2010.

(8)  Cfr. la relazione della Commissione, Sezione 4.

(9)  Cfr. il Mandate of the Advisory Technical Committee, disponibile sul sito Internet del CERS.

(10)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla finalità e l’organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), pag. 16.

(11)  Cfr. la relazione della Commissione, Sezione 3.2.1.

(12)  In particolare contribuendo ad aumentare la visibilità del CERS e facilitando il processo decisionale corrente al suo interno.

(13)  Come raccomandato nel paragrafo 1.2 del presente parere.

(14)  Cfr. la relazione della Commissione, Sezione 3.2.3.

(15)  Cfr. la risoluzione del parlamento europeo dell’11 marzo 2014, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (2013/2166(INL)].

(16)  Cfr. l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

(17)  Decisione CERS/2011/6 del 21 settembre 2011 relativa all’invio e alla raccolta di informazioni per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all’interno dell’Unione (GU C 302 del 13.10.2011, pag. 3).

(18)  Ulteriori dettagli sul lavoro che è stato condotto per preparare, sviluppare, attuare e gestire la serie iniziale di informazioni statistiche e di vigilanza necessaria a supportare il CERS sono presentate da Israel J-M., Sandars P., Schubert A., and Fischer B. (2013), Statistics and Indicators for Financial Stability Analysis and Policy, Occasional Paper Series, No 145, ECB, Frankfurt am Main, April 2013.

(19)  V. Financial Stability Board, Consultation Paper, Understanding Financial Linkages: A Common Data Template for Global Systemically Important Banks, 6 ottobre 2011.

(20)  In particolare, i dati raccolti in base al Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8) sono soggetti alle misure di tutela specificate all’articolo 8 del medesimo regolamento, che assicurano la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate.

(21)  Cfr. anche il paragrafo 2.1 del presente parere.

(22)  Cfr. anche il paragrafo 2.2 del presente parere.

(23)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(24)  Cfr. l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(25)  Cfr. il Flagship Report on Macro-prudential Policy in the Banking Sector, disponibile sul sito Internet del CERS all’indirizzo www.esrb.europa.eu

(26)  Cfr. la Raccomandazione CERS/2011/3, raccomandazione B4.

(27)  Cfr. la Raccomandazione CERS/2013/1, raccomandazione C3.

(28)  In particolare, il regolamento (UE) n. 1024/2013 già prevede un riferimento per strutturare l’interazione tra i paesi che partecipano all’MVU e il CERS in relazione a questioni macroprudenziali, poiché stabilisce che, pur mantenendo inalterato il mandato del CERS, le autorità nazionali competenti o le autorità nazionali designate e la BCE si conformino ad eventuali procedure di coordinamento previste in altri atti del diritto dell’Unione dopo aver seguito la procedura di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2013. Cfr. il considerando 24.

(29)  Cfr. l’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1092/2010.

(30)  Cfr. l’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1092/2010.

(31)  Come già suggerito nella sezione 2.1.1, lettera a), della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 18 giugno 2014 relativa all’orientamento sulla fissazione dei coefficienti anticiclici (GU C 293 del 2.9.2014, pag. 1).

(32)  Cfr. gruppo ad alto livello sul riesame del CERS, Contribution to the Review of the ESRB, marzo 2013.

(33)  Cfr. il paragrafo 5.2 del presente parere.


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