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Documento 32012D0019(01)
2012/507/EU: Decision of the European Central Bank of 7 September 2012 amending Decision ECB/2010/14 on the authenticity and fitness checking and recirculation of euro banknotes (ECB/2012/19)
2012/507/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012 , recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticià e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2012/19)
2012/507/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012 , recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticià e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2012/19)
GU L 253 del 20.9.2012, pagg. 19–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In vigore
20.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/19 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 settembre 2012
recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticià e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo
(BCE/2012/19)
(2012/507/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 16,
Considerando quanto segue:
(1) |
Il 16 settembre 2010, la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (1), la quale stabilisce le regole e le procedure comuni per proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento. |
(2) |
In particolare, è necessario modificare la portata della decisione BCE/2010/14 al fine di ricomprendervi le serie di banconote in euro attuali e future, garantendo così la genuinità e idoneità delle banconote in euro in circolazione, nonché l’individuazione e la consegna alle autorità nazionali competenti delle banconote in euro di cui si sospetta la falsità. A tal fine, è opportuno apportare alcune modifiche tecniche agli allegati della decisione BCE/2010/14. |
(3) |
I requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro, stabiliti nell’allegato IIIa della decisione BCE/2010/14, sono requisiti applicabili alle funzionalità delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. Pertanto, interessano solamente i produttori di tali apparecchiature e non hanno alcun impatto sulle procedure di controllo dell’autenticità e idoneità di cui alla decisione BCE/2010/14, cui si devono conformare i soggetti che operano con il contante. Esulando dall’ambito di applicazione della decisione BCE/2010/14, è opportuno che i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità siano integrati nelle regole e procedure per i test sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e per la raccolta e il monitoraggio dei dati. |
(4) |
Alla luce dell’esperienza aquisita in relazione alla decisione BCE/2010/14, è necessario migliorare alcune delle regole e delle procedure per ragioni di chiarezza ed efficienza. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/14 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione BCE/2010/14 é modificata come segue:
1) |
all’articolo 2, è aggiunta la seguente definizione:
|
2) |
all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I dispositivi riservati al personale, quando utilizzati per il controllo dell’autenticità e idoneità, e i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, possono essere messi in funzione dai soggetti che operano con il contante soltanto se sono stati verificati positivamente da una BCN ed elencati nel sito Internet della BCE, come previsto dall’articolo 9, paragrafo 2. I dispositivi sono utilizzati solo per i tagli e per le serie di banconote in euro elencati sul sito Internet della BCE per i dispositivi corrispondenti, secondo le impostazioni normali di fabbrica, inclusi gli eventuali rispettivi aggiornamenti, che siano stati verificati positivamente, a meno che non siano concordate impostazioni più restrittive tra la BCN e il soggetto che opera con il contante.»; |
3) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Individuazione delle banconote in euro non idonee 1. I controlli manuali di idoneità sono eseguiti secondo i requisiti minimi stabiliti nell’allegato III. 2. I controlli automatici di idoneità sono eseguiti per mezzo di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote verificate positivamente secondo i requisiti minimi pubblicati sul sito Internet della BCE e modificati di tanto in tanto. 3. Una BCN può, dopo aver informato la BCE, stabilire requisiti più stringenti per uno o più tagli o serie di banconote in euro, se ciò è giustificato, ad esempio, da un deterioramento nella qualità delle banconote in euro in circolazione all’interno del proprio Stato membro. Tali requisiti più stringenti sono pubblicati sul sito Internet della BCN interessata. 4. Le banconote non idonee sono consegnate a una BCN nel rispetto dei regolamenti nazionali.»; |
4) |
all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti che operano con il contante sono informati dall’Eurosistema dei rischi di contraffazione, laddove opportuno, e l’Eurosistema può richiedere che essi intraprendano determinate azioni, ivi inclusa l’imposizione del divieto temporaneo di rimettere in circolazione il taglio ovvero i tagli di banconote in euro delle serie interessate.»; |
5) |
all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote è verificato positivamente, i risultati del test sono validi nell’intera area dell’euro per un anno a partire dalla fine del mese in cui il test è stato svolto, purché la sua capacità di individuare tutte le banconote contraffatte conosciute all’Eurosistema permanga durante tale periodo.»; |
6) |
all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando una BCN individui casi di inosservanza delle disposizioni della presente decisione da parte di un soggetto che opera con il contante, può richiedere che questi adotti misure correttive entro un termine specificato. Finché non sia stato posto rimedio all’inosservanza, la BCN che formula la richiesta può, per conto della BCE, vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote in euro delle serie interessate. Nel caso in cui l’inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, ciò potrebbe comportare la sua rimozione dalla lista di cui all’articolo 9, paragrafo 2.»; |
7) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni finali 1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. I soggetti che operano con il contante appartenenti agli Stati membri che adottano l’euro dopo l’adozione della presente decisione, la applicano dalla data di adozione dell’euro.»; |
8) |
gli allegati I, IIa, IIb, IIIa, IIIb e IV sono modificati in conformità all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 settembre 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1.
(2) GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.»;
ALLEGATO
Gli allegati I, IIa, IIb, IIIa, IIIb e IV della Decisione BCE/2010/14 sono modificati come segue:
1) |
L’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE 1. Requisiti tecnici generali
2. Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale: Tabella 1 Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela
Un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l’assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di introito ed esito del contante (CRM). Un dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l’assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondono a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di cash in combinati (CCM). Tabella 2 Dispositivi riservati al personale
I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette. I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e i dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) possono svolgere la funzione di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, qualora il tipo di apparecchiatura sia stato oggetto di un test e figuri nell’elenco pubblicato sul sito Internet della BCE, rispettivamente come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) o come dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM). In tal caso, un dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) è da considerarsi come un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) e un dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM) è da considerarsi come un dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM). 3. Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote L’Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l’assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l’autenticazione delle banconote in euro originali; b) l’individuazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l’individuazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.»; |
2) |
l’allegato IIa è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IIa CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l’idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b. Tabella 1 Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente
Regole specifiche in relazione alla tabella 1:
Tabella 2 Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela
Regole specifiche in relazione alla tabella 2:
|
3) |
l’allegato IIb è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IIb CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE Le banconote in euro sono classificate in una delle categorie di cui alla tabella 1. Le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b devono essere separate fisicamente dalle banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3. Le apparecchiature che non controllano l’idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b. Tabella 1 Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi riservati al personale
Regola specifica in relazione alla tabella 1: Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 possano essere separate dall’apparecchiatura stessa o da un’altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono essere consegnate alla BCN unitamente alle banconote in euro di cui alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia il termine per la consegna delle banconote in euro di cui alla categoria 2 all’autorità nazionale competente, sia il termine relativo alle banconote in euro miste delle categorie 3 e 4b, come specificato nella tabella. Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale
|
4) |
l’allegato IIIa è eliminato e l’allegato IIIb è ridenominato allegato III; |
5) |
l’allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV RACCOLTA DI DATI DA PARTE DEI SOGGETTI CHE OPERANO CON IL CONTANTE 1. Obiettivi Gli obiettivi della raccolta dei dati sono permettere alle BCN e alla BCE di monitorare le attività rilevanti dei soggetti che operano con il contante e di vigilare sugli sviluppi nel ciclo del contante. 2. Principi generali
3. Tipo di dati e obblighi di segnalazione
Dati principali
Dati operativi
4. Riservatezza e pubblicazione dei dati
Appendice 1 MODELLO PER LA SEGNALAZIONE Dati principali Le presenti informazioni devono essere fornite a: [Denominazione della BCN; contatti per eventuali chiarimenti; indirizzo] 1. Informazioni sul soggetto che opera con il contante Denominazione del soggetto che opera con il contante: Indirizzo della sede: Codice di avviamento postale: Città: Via: Tipo di società:
Soggetti referenti: Nomi: Numeri di telefono: Numeri di telefax: Indirizzi di posta elettronica: Partner di esternalizzazione (se del caso) Nome: Indirizzo: Codice di avviamento postale: Città: 2. Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela
3. Dispositivi riservati al personale
4. Casse prelievo contanti
Appendice 2 MODELLO PER LA SEGNALAZIONE Dati operativi 1. Informazioni sul soggetto che opera con il contante
2. Dati Si prega di fornire dati aggregati a livello nazionale o regionale, secondo quanto deciso dalla BCN (escluse le filiali ubicate in località remote).
Qualora una BCN applichi l’eccezione prevista all’articolo 7 per le filiali ubicate in località remote, tali dati sono obbligatori per gli enti creditizi dello Stato membro interessato. Gli enti creditizi sono tenuti a consultare la propria BCN per verificare se tali dati debbano essere segnalati. Appendice 3 FILIALI DEGLI ENTI CREDITIZI UBICATE IN LOCALITÀ REMOTE Le presenti informazioni sono fornite unicamente da enti creditizi con filiali ubicate in località remote, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1. 1. Informazioni sull’ente creditizio
2. Dati
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(1) Le presenti voci sono completate secondo le corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.
(2) Le presenti voci sono completate secondo le corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.
(3) Questa voce comprende sia i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, sia i dispositivi riservati al personale.
(4) Le banconote che sono restituite alla BCN e le banconote in euro che sono rimesse in circolo in operazioni di sportello, qualora la BCN decida in tal senso, sono escluse.